GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:
RITIRO E SOSPENSIONE DELLA PATENTE
L’organo di polizia accertatore dell’infrazione è tenuto a inviare alla prefettura competente – entro 5 giorni - la patente di guida del conducente; il Prefetto in base ai risultati dell'etilometro deve emettere l’ordinanza di sospensione nei 15 giorni successivi all’invio.
Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato (ma non c'è un termine perentorio); se il Prefetto non si pronuncia sulla sospensione entro i 15 giorni, il conducente sanzionato può richiedere la restituzione della patente di guida.
In alcuni casi succede, anche se di solito arriva il verbale del Prefetto "retrodatato", cioè arriva la notifica ben oltre i 20 giorni ma con la data del provvedimento messa nel termine previsto: IN QUESTI CASI E' CONTESTABILE LA VALIDITA' DELLA SOSPENSIONE SE SI PRESENTA SUBITO ISTANZA DI RESTITUZIONE O RICORSO AL G.d.P.
L'accertamento sullo stato di ebbrezza può esser svolto con etilometro (quantità di alcol contenuta nell’aria espirata) o con prelievo ematico (es. in caso di incidenti).
In base ai rilievi:
1) In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemicosuperiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
2) In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione prevista è l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
3) In caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione prevista è l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi a un anno, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Inoltre il veicolo utilizzato al momento del reato viene confiscato, a meno che non appartenga al guidatore in stato di ebbrezza, infatti se chi guida in stato di ebbrezza è persona diversa dal proprietario al guidatore viene sospesa la patente per un periodo da due a quattro anni.
Se si compie questo reato per due volte in un biennio la patente di guida viene revocata.
Il legislatore ha previsto un forte inasprimento del sistema sanzionatorio per fare fronte all'enorme numero di incidenti stradali causati dall'alcol: un incidente su quattro, infatti, può essere direttamente o indirettamente addebitato all'abuso di sostanze alcoliche.La legge prevede inoltre che, in caso di omicidio colposo conseguente a un incidente stradale, lo stato di ebbrezza del guidatore costituisce una aggravante. In caso di incidente stradale le pene di cui sopra sono raddoppiate, ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.
In passato il caso di cui alla lettera a) dell'art. 186 C.d.S. (ossia tasso alcolico inferiore a 0,8 g/l) era considerato reato, che era possibile estinguere mediante il pagamento di 1/3 del massimo dell'ammenda, ma ad oggi con l'approvazione del nuovo codice della strada, la prima fascia (0,50-0,80 g/l) è stata depenalizzata ad illecito amministrativo.
Rifiutandosi di eseguire l'accertamento si subiscono le conseguenze del caso in cui si guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro, ma la patente viene sospesa per un periodo da sei mesi a due anni.
Chiunque guidi in stato di ebbrezza può essere obbligato dal Prefetto a sottoporsi a visita medica. A chi non non esegue l'ordine del Prefetto viene sospesa la patente finché non si sottopone alla visita medica. Anche nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro il Prefetto ordina la sospensione della patente fino all'esito della visita medica.La pena detentiva può essere sostituita da lavori socialmente utili che se svolti positivamente fanno estinguere il reato, revocare la confisca dell'autovettura e dimezzare il periodo di sospensione della patente.
Quindi nel caso n. 1) si rimane in ambito di una normale sanzione amministrativa, nei due ultimi casi invece si aggiunge anche un vero e proprio procedimento penale a carico del soggetto.
Il provvedimento di sospensione della patente è una sanzione amministrativa, o viene ordinata dal giudice nel caso di definizione del procedimento penale, anche nel caso di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento).
In tutti i casi è prevista la sottrazione di 10 punti dalla patente, e in ipotesi di reiterazione della condotta nel biennio, la patente viene revocata definitivamente.
COSA FARE Aspettare dopo il 16mo giorno dal fermo e, in caso di mancata comunicazione della sospensione prefettizia presentare istanza per la restituzione; in questo caso decade la sanzione accessoria e resta la principale (ammenda pecuniaria + reato penale). Se viene comunicato il provvedimento del Prefetto entro i 16 giorni dal fermo, proporre ricorso al Giudice di Pace nei 30 gg. dalla notifica, si può cercare di ottenere una riduzione della sanzione e una restituzione in caso di patente che serva per lavoro, per poter fronteggiare emergenze particolari (parente con handicap etc.)
Nel processo penale si può patteggiare la pena (la pena è sospesa e il reato si estingue e cancella automaticamente nei 5 anni successivi) oppure affrontare il processo con il dibattimento, per dimostrare che nonostante la presenza di alcool il soggetto era perfettamente in grado di guidare, non essendo stati rilevati problemi nel muoversi, parlare etc...;
QUINDI inviaci tempestivamente il provvedimento di sospensione definitivo del Prefetto non appena notificato, od avvisaci dopo il 15 giorno se non Ti è stato comunicato
PER I COSTI
Istanza restituzione:
REPERIBILE ONLINE GRATISRICORSO GDP: € 500,00 oltre CAP e IVAPENALE:
a) Patteggiamento € 1.500,00 oltre CAP e IVA
b) Dibattimento € 3.000,00 fondo spese
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